A partire dal 5 marzo 2025, lambito dei sinistri ha subito un importante cambiamento a causa dell′introduzione della Tabella Unica Nazionale (TUN), adottata al fine di uniformare i criteri di risarcimento del danno, superando così le differenze liquidative venutesi a formare nella prassi (si vedano le Tabelle adottate dai vari Tribunali, come, a titolo esemplificativo, quelle di Milano e Roma). Le macrolesioni nei casi di danni coperti da RC Auto (RCA) e da responsabilità sanitaria, dunque, a decorrere da tale data, devono essere liquidati secondo i criteri stabiliti dalla TUN, prevista dall′articolo 138 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP). Il Tribunale di Milano, tuttavia, con la sentenza n. 7008 dell11 settembre 2026, sulla scorta dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 8630/2026, ha ribadito che tali criteri di liquidazione possono essere utilizzati come parametro di riferimento anche per sinistri di diverso tipo, affermandone così la portata estensiva. Il provvedimento del Tribunale lombardo originava dalla richiesta di risarcimento di una ragazza che, dopo essere caduta da cavallo durante la sua prima lezione di equitazione, aveva riportato lesioni permanenti pari a 20 punti percentuali. Il centro ippico, pertanto, era stato condannato per responsabilità contrattuale, mentre l′istruttore per responsabilità extracontrattuale. Il caso, dunque, era estraneo agli ambiti sopra cennati e, peraltro, di periodo antecedente all′introduzione della TUN, essendosi l′evento verificato nel 2019; nonostante questi due elementi, però, i Giudici hanno deciso di applicare, indirettamente in forza del criterio di equità previsto dagli articoli 1226 e 2056 del codice civile, la Tabella Unica Nazionale in sostituzione di quella di Milano. Tale decisione si basa sulla libertà che l′organo giudicante ha nell′individuale il criterio equitativo più adatto al caso concreto, il quale deve comunque essere bilanciato al parametro normativo, di grado superiore rispetto alle tabelle elaborate dai singoli Tribunali. Al fine di non applicare la TUN, quindi, è necessario esplicare analiticamente, nella motivazione, le ragioni per le quali le peculiarità della specifica vicenda non ne permettono l′utilizzo e che la rendono, pertanto, inadeguata al caso concreto. Nel procedimento in oggetto i Giudici liquidavano, secondo la Tabella Unica, sia il danno permanente del 20%, sia il danno morale, rimanendo comunque, per quanto riguarda la personalizzazione, nei limiti percentuali indicati dal cennato articolo 138 CAP, aumentando quindi la somma del 10% in quanto la ragazza era impossibilitata a praticare tale attività. L′aspetto della personalizzazione è estremamente rilevante, infatti, anche per quanto riguarda le sue modalità di applicazione nei casi di sinistri estranei all′ambito di applicazione della TUN (i quali, lo si ricorda, sono RCA e responsabilità sanitaria). Ci si domanda se applicando indirettamente ed equitativamente la TUN anche per settori per i quali non è prevista la Tabella Unica, anche il limite normativo della personalizzazione (30%) sia da ciò influenzato o se, in presenza di conseguenze eccezionali adeguatamente provate, il Giudice possa utilizzare il criterio equitativo in modo più ampio. Tale aspetto non viene risolto dalla sentenza del Tribunale milanese, ma parte della dottrina sostiene che il limite del 30% previsto dall′articolo 138 CAP, non essendo richiamato dal DPR istitutivo della Tabella Unica, si possa applicare solo a RCA e responsabilità medica. Per quanto riguarda il danno temporaneo, infine, i Giudici lombardi applicavano il valore giornaliero stabilito per le lesioni di lieve entità (inferiori quindi al 9%) e previsto dall′articolo 139 del codice delle assicurazioni, il quale aveva comportato un risarcimento di valore inferiore rispetto a quello altrimenti previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano. Questo principio viene giustificato alla luce della necessaria uniformità del criterio applicato: non può, infatti, essere effettuata una liquidazione mista a seconda di quale sia la più favorevole dal punto di vista quantitativo. Quanto detto sinora, in conclusione, appare quindi il tentativo della giurisprudenza di uniformare il più possibile il parametro in base al quale quantificare la somma spettante in caso di danno, abbandonando le Tabelle predisposte dai singoli Tribunali che, talvolta, potevano essere scelte solo perché meramente più vantaggiose quantitativamente. Avv. Filippo Testa