Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente risolto, con l′ordinanza 24699 del 18 agosto 2026, un contrasto interno della giurisprudenza di legittimità relativamente al pagamento del consulente tecnico di parte (CTP). La Suprema Corte ha infatti affermato che le somme dovute a chi assume tale qualifica rientrano tra le spese processuali disciplinate dall′articolo 91, comma 1 c.p.c., rubricato "Condanna alle spese", secondo il quale "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell′altra parte e ne liquida l′ammontare insieme con gli onorari di difesa". In particolare, viene evidenziato come la nomina del professionista sia sufficiente per far presumere l′obbligo del pagamento e la conseguente liquidazione d′ufficio della somma. Il caso oggetto della pronuncia riguardava la domanda risarcitoria avanzata da due comproprietari di fondi agricoli, i quali, a causa di molteplici esondazioni tra il 2015 e il 2018, avevano subito danni riconducibili alla mancata manutenzione dell′alveo e delle sponde da parte della competente Regione. Il Tribunale aveva pertanto affermato la responsabilità dell′Ente territoriale ai sensi dell′articolo 2051 c.c., il quale disciplina il danno cagionato da cosa in custodia, attribuendo però, ai danneggiati, un concorso di colpa data la mancata pulizia dei fossi di scolo e, inoltre, aveva respinto la richiesta di rifusione delle spese effettuate per le consulenze di parte non essendovi prova del pagamento del professionista. Tale decisione veniva confermata in secondo grado e, per questa ragione, veniva proposto ricorso in Cassazione, la quale accoglieva anche il punto relativo alle spese del CTP. Come cennato, la giurisprudenza sul tema della Cassazione era da anni ondivaga: secondo un primo orientamento, sviluppatosi a partire dalla sentenza 6283/1985 e confermato più di recente con le pronunce 2605/2006 e 21402/2022, non era possibile condannare parte soccombente alla rifusione delle spese qualora non vi fosse la prova dell′esborso dell′altra parte. L′orientamento opposto, riconducibile a sentenze emesse in un periodo molto ampio (si possono citare, a titolo esemplificativo, Cassazione civile 625/1972 e 4600/2026) poneva sul medesimo piano il compenso del consulente di parte e le spese vive previste dalla tariffa professionale. Il ragionamento alla base di tale assunto originava dal fatto che, essendo le spese di consulenza di natura processuale, esse devono essere trattate come tali e devono quindi essere liquidate d′ufficio anche in assenza di una specifica domanda e della nota spese. Risultava pertanto irrilevante la mancata prova dell′importo della parte non soccombente o la mancata richiesta del rimborso: come anticipato, infatti, è sufficiente l′assunzione dell′obbligazione, esperibile attraverso il conferimento dell′incarico e la produzione della relazione tecnica. In questo modo il mandato si presume oneroso ai sensi dell′articolo 1709 del Codice civile; lo stesso articolo prevede che la misura del compenso, se non stabilita dalle parti, può essere stabilita d′ufficio dal Giudice. Il medesimo ragionamento si può applicare all′onorario del difensore, non servendo infatti la prova del pagamento al fine di ottenere il rimborso, ma non alla perizia stragiudiziale. Essa, infatti, non è spesa processuale, ma danno emergente e dunque richiede una specifica domanda e l′effettiva prova. Alla luce di quanto sinora illustrato, occorre sottolineare che quanto determinato dalla Cassazione prevede, ora senza alcun dubbio, il rimborso del consulente senza una previa e subordinata anticipazione e documentazione della spesa, ma solamente a seguito del superamento del vaglio di superfluità o eccessività ex art. 92 cpc. La parte soccombente, dunque potrà, al fine di sottrarsi al pagamento, solamente dimostrare la gratuità della prestazione o l′estinzione del relativo debito. Avv. Filippo Testa