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01-10-2026

SINISTRI STRADALI E MORTE DEL REO

PRESCRIZIONE DEL TERMINE PER IL RISARCIMENTO

Il tema della prescrizione è, in modo particolare nel diritto penale, di fondamentale importanza e fonte di grande interesse per le fondamentali e rilevanti conseguenze che causa sia in ambito processuale che in ambito sostanziale. Anche nel diritto civile, tuttavia, questo istituto giuridico si è dimostrato essenziale, specie in materia di risarcimenti e soprattutto in ambito di sinistri stradali. Per questa ragione, numerosa è la giurisprudenza in materia e tra le pronunce più recenti può essere individuata la sentenza n. 547 del 20 agosto 2026 emanata dal Tribunale di Grosseto, la quale conferma l′orientamento assunto dalla Corte di Cassazione da decenni (a titolo esemplificativo si veda Cassazione civile, sentenza n. 25126 del 13 dicembre 2010), il quale stabilisce che, in materia di risarcimento del danno prodotto da circolazione dei veicoli, la prescrizione è biennale e in caso di reato decorre dalla data in cui si è estinto e non da quella in cui l′estinzione è stata dichiarata o da quella in cui il danneggiato ha avuto notizia dell′estinzione di tale causa. Questa tesi si basa sul secondo comma dell′articolo 2947 c.c., secondo il quale il diritto si prescrive in due anni; la disposizione poi, al comma successivo, stabilisce che "in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all′azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile". Nei casi in cui il fatto illecito sia considerato dalla legge quale reato ed esso si sia estinto per una causa diversa dalla prescrizione (quale, a titolo esemplificativo, la morte del reo), il termine della prescrizione biennale, come affermato dalla giurisprudenza, decorre dall′evento estintivo (quindi, seguendo l′esempio precedente, dalla morte del reo) e non dalla data in cui è stata dichiarata l′estinzione o da quella in cui il danneggiato ne è venuto a conoscenza. Occorre evidenziare un ulteriore importante aspetto: il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, considerato dalla legge come reato, e nel ramo della circolazione dei veicoli, si prescrive, nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale e di estinzione del reato per morte del reo, sempre ai sensi del citato terzo comma dell′articolo 2947 c.c., nel termine di due anni dalla irrevocabilità della sentenza dichiarativa della causa di non punibilità e non dalla verificazione dell′evento. Per questa ragione, infatti, il danneggiato, fino al momento della pronuncia dichiarativa, come in ogni altra ipotesi di estinzione del reato, ripone un legittimo affidamento sul permanere dell′effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all′azione civile, data anche l′esigenza del bilanciamento tra il diritto della vittima all′accesso alla giustizia e il breve termine prescrizionale. Anche dal punto di vista processuale, il Tribunale toscano si pone quale continuazione dell′orientamento che collega, ai fini della possibile applicazione del secondo periodo del terzo comma dell′articolo 2947 c.c., la necessaria costituzione, da parte del danneggiato, di parte civile nel processo penale, quale evento interruttivo della prescrizione e non quale presupposto della citata norma civilistica. E altresì concorde con l′indirizzo della Suprema Corte il principio in base a cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, anche se coordinata dal punto di vista della durata a quella prevista per il reato, sia autonoma rispetto al medesimo istituto giuridico penale, con la conseguenza che, nell′ambito trattato, debbano essere considerate solamente le cause di interruzione previste dal diritto civile, senza dunque la possibilità che tra le due branche del diritto vi sia una reciproca integrazione o interferenza. Appare pertanto di tutta evidenza come l′istituto della prescrizione, sia civilistica che penalistica, sia costantemente oggetto di sentenze, sia di merito sia di legittimità, date la sua essenzialità e le importanti conseguenze giuridiche che la contraddistinguono. Avv. Filippo Testa