La Corte d′Appello di Milano è recentemente intervenuta, con la sentenza n. 2151 del 13 luglio 2026, in materia successoria, confermando, seppur per una differente ragione, la sentenza di primo grado del Tribunale di Varese in materia di nullità del testamento. La vicenda trae origine da un testamento olografo redatto da un imprenditore, intenzionato a lasciare i propri beni in parte (quote societarie, diritto di gestione e villa familiare) alla compagna di fatto e in parte (tutte le restanti proprietà) al proprio figlio, ancora minorenne. Tale soluzione risulta tipicamente adottata da soggetti con patrimoni significativi, al fine di evitare che la gestione dell′impresa passi direttamente a chi, per motivi anagrafici, non sia ancora in grado di amministrarla autonomamente. Il de cuius, tuttavia, inseriva, alla fine del documento, una disposizione contenente un impegno, per la propria compagna, di nominare, alla sua morte, il figlio come proprio unico erede così che questi potesse ricevere la totalità dell′asse ereditario. Tale previsione appariva viziata in quanto costituiva apparentemente una sostituzione fedecommissaria, istituto giuridico non permesso dal diritto civile italiano. Il fedecommesso è una disposizione testamentaria con cui il testatore obbliga l′erede (chiamato istituito) a conservare i beni ricevuti per poi trasmetterli, alla propria morte, a un′altra persona (chiamata sostituito): in Italia esso è consentito solo per finalità assistenziale secondo quanto previsto dall′articolo 692 del Codice civile. Il Tribunale lombardo, pertanto, rilevata la nullità di tale previsione, dichiarava altrettanto nullo l′intero testamento, prevedendo che tutto il patrimonio passasse al figlio per successione legittima. Quanto appena cennato veniva giustificato ai sensi dell′articolo 626 c.c., secondo il quale il motivo illecito, se unica ragione che ha portato il testatore a disporre, travolge l′intero atto determinandone la nullità integrale. L′imprenditore, infatti, non avrebbe mai lasciato alla propria compagna quote e gestione della società se contestualmente non avesse avuto la certezza che ciò sarebbe poi stato trasmesso al figlio. Nei confronti della pronuncia di primo grado veniva proposto appello, ma, come anticipato, l′esito del ragionamento della Corte conduceva al medesimo risultato, seppur per una ragione differente. Veniva infatti accertata la nullità del testamento, in quanto si era in presenza di una clausola risolutiva potestativa illecita; quanto previsto dal de cuius violava la libertà testamentaria della compagna, principio cardine del diritto successorio italiano secondo cui chiunque deve poter liberamente testare sino al proprio decesso. La Corte d′Appello, pertanto, non considerava quale fedecommesso tale disposizione, ciò in quanto non ravvisava un doppio passaggio automatico dei beni ereditari alla morte del primo erede poiché, in questo caso, veniva chiesto alla compagna di redigere un testamento a favore del figlio. La sostituzione fedecommissaria in questa ipotesi, quindi, non si integra, poiché non sussiste una duplice delazione riconducibile alla volontà del de cuius e il trasferimento al secondo chiamato (ovverosia il figlio) presuppone un autonomo atto di ultima volontà dell′istituita (cioè la compagna). Secondo quanto contenuto nella sentenza "tale clausola, tuttavia, ove diretta a vincolare la libertà testamentaria dell′istituita e a imporle di conservare i beni ricevuti per trasmetterli al figlio, configura una condizione risolutiva potestativa illecita, contraria all′ordine pubblico, in quanto lesiva del principio di libertà e revocabilità delle disposizioni mortis causa. Se detta clausola costituisce l′unico motivo determinante dell′attribuzione testamentaria, la sua illiceità determina, ai sensi degli artt. 626 e 634 c.c., la nullità dell′intero testamento". I due provvedimenti, quindi, giungevano al medesimo risultato anche se per due motivazioni differenti; entrambi, tuttavia, permettono di rilevare l′importanza fondamentale di tutte le disposizioni contenute nell′atto testamentario, il quale può essere integralmente dichiarato nullo anche qualora una sola parte di esso risulti viziata. Avv. Filippo Testa