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27-07-2026

COLONIE FELINE

NESSUNA RESPONSABILITÀ PER CHI LE ACCUDISCE

"La casa di fianco alla mia è appena stata acquistata da una famiglia con due bambini piccoli. La madre ha immediatamente iniziato a rimproverare la mia abitudine di nutrire e badare a una colonia di gatti randagi che si aggira per il quartiere. È ormai da anni che me ne occupo e mai nessuno si era lamentato, ma mi è stato riferito che per colpa mia si accumulano deiezioni nel loro giardino dove i figli giocano. Volevo quindi sapere se posso correre qualche rischio." Gentile lettrice, innanzitutto la ringrazio per il suo quesito che riguarda un tema trattato dalla giurisprudenza più frequentemente di quanto si possa pensare; si verificano spesso, infatti, situazioni in cui anche gli operatori del settore vengano accusati per comportamenti di questo genere. È molto recente l′attesa sentenza che si è pronunciata sui casi quali quello da lei cennato: la prima sezione penale della Cassazione, in data 17 luglio scorso con la sentenza n. 27109, ha annullato senza rinvio la condanna di una persona accusata del reato ex art. 674 c.p. Tale disposizione è rubricata "Getto pericoloso di cose" e punisce, con l′arresto fino a un mese o con l′ammenda fino a euro 206 "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti". La motivazione della Suprema Corte origina dal fatto che chi accudisce una colonia felina non diventa detentore degli animali, dal momento che essi per legge, essendo randagi, vivono in libertà e non può quindi essere chiamato a rispondere delle molestie olfattive causate dalle loro deiezioni nel giardino del vicino. Il provvedimento specifica, inoltre, che coloro i quali badano, per esempio nutrendo, ai gatti randagi che si aggirano per il proprio quartiere non divengono automaticamente custodi penalmente responsabili di come gli animali si comportano. Nel caso di specie, il soggetto accusato aveva addirittura modificato il cancello della propria abitazione affinché i gatti, comunque sterilizzati e curati da un veterinario, potessero entrare e uscire liberamente. Il Tribunale di primo grado, nel 2025, aveva assolto il responsabile dalla contravvenzione di inosservanza di un′ordinanza sindacale in materia igienico-sanitaria (ex art. 650 c.p. rubricato "Inosservanza dei provvedimenti dell′Autorità"). Questi era stato tuttavia condannato a un′ammenda di 200 euro (prossima al limite fissato dall′articolo 674 c.p. sopra citato), oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. I Giudici di merito, infatti, avevano assunto la posizione esattamente opposta in relazione alla qualifica di chi bada alla colonia felina, sostenendo che, con tale condotta, se ne assumesse volontariamente la custodia e, conseguentemente, una posizione di garanzia che comportava l′obbligo di evitare che gli animali, anche attraverso le loro deiezioni, costituissero un disturbo per la vita di vicinato. Nei confronti di questa sentenza, dunque, era stato proposto ricorso in Cassazione, sostenendo innanzitutto che non vi fosse una posizione di garanzia in capo a chi si limita ad accudire una colonia felina. La Suprema Corte, pertanto, aveva ribadito che la condotta di cui all′articolo 674 cp può essere anche omissiva quando il pericolo per l′incolumità pubblica deriva dall′omesso impedimento di un evento che il soggetto aveva l′obbligo giuridico di evitare. Tale principio è consolidato in ambito di attività economico-produttive, ma differente è la situazione in caso di animali randagi, dato quanto affermato sia dalla legge quadro sul randagismo (L. 281/1991) sia dalle leggi regionali, le quali definiscono la colonia felina quale gruppo di gatti "che vive in libertà". Per questa ragione, quindi, non si può configurare un rapporto di detenzione da parte di un soggetto nei confronti di animali randagi. Sulla scorta del medesimo ragionamento, poi, viene anche ritenuto non corretto il richiamo, da parte del Tribunale di primo grado, all′articolo 672 c.p., il quale regola l′omessa custodia e il mal governo di animali, visto anche che la citata norma si applica ai cani e non ai gatti, non ritenuti animali pericolosi. Infine, il giardino privato non può essere ricondotto né al "luogo di pubblico transito" né al "luogo privato, ma di comune o altrui uso" previsti dall′articolo 674 c.p. La sua condotta, alla luce di quanto sinora cennato, non risulta dunque punibile, ma il mio consiglio rimane sempre quello di rivolgersi al suo legale di fiducia che la saprà assistere al meglio nel caso in cui qualcuno decidesse di agire giudizialmente nei suoi confronti. Avv. Filippo Testa