"Buongiorno, da circa un anno ho scuderizzato il mio cavallo presso un centro ippico. A causa di problemi economici, non ho pagato gli ultimi quattro mesi e il proprietario della struttura mi ha fatto sapere che per questa ragione potrà trattenere il mio cavallo o addirittura venderlo. Vorrei quindi sapere se esiste per lui questa facoltà o se è solo un modo per mettermi pressione e ottenere i pagamenti dovuti". Al fine di rispondere al suo quesito, è innanzitutto necessario inquadrare il rapporto che sussiste tra il proprietario di un cavallo e il centro ippico o scuderia presso il quale esso si trova in pensione: la legge riconduce questa fattispecie al contratto di deposito a titolo oneroso. Fatta questa doverosa premessa, è ora possibile analizzarne la relativa disciplina per verificare se quanto a lei comunicato sia effettivamente lecito. La norma di riferimento è l′articolo 1766 c.c., il quale illustra la nozione di deposito affermando che "è il contratto col quale una parte riceve dall′altra una cosa mobile con l′obbligo di custodirla e di restituirla in natura". Gli animali, purtroppo, vengono ancora considerati come dei beni mobili e per questo motivo possono costituire oggetto del contratto ora cennato. Le prestazioni corrispettive dell′accordo, a titolo oneroso, sono dunque la custodia con diligenza ordinaria (cosiddetta "del buon padre di famiglia") in cambio di una somma di denaro per la copertura delle spese per il mantenimento del cavallo. Occorre comunque notare che spesso tale situazione non viene regolata per iscritto, ma solo verbalmente, con la conseguente impossibilità per entrambe le parti di sostenere le proprie pretese documentalmente. Ritornando al quesito, bisogna domandarsi che cosa succeda nelle situazioni quali quella descritta, in cui il proprietario non corrisponde la quota della pensione; il gestore, innanzitutto, non potrà venir meno al suo obbligo di custodia (e quindi non provvedere alle necessità fisiologiche e di salute dell′animale). Nonostante questo dovere, talvolta i debiti del proprietario diventano di tale entità da interrompere definitivamente il buon rapporto tra le parti e costringere l′utilizzo di strumenti di tutela forniti dalla legge. L′articolo 2756 c.c., e in modo particolare il comma 3, inserito nella sezione del Codice civile dedicata ai diritti dei creditori muniti di privilegio, disciplina il cosiddetto "diritto di ritenzione". Il titolare della struttura in cui il cavallo si trova è legittimato a trattenere l′animale fino al saldo dei debiti oppure, in alternativa, addirittura a venderlo, secondo quanto previsto dalla disciplina del pegno, al fine di soddisfarsi con prelazione sul ricavato ed estinguere così la propria pretesa creditoria. La facoltà di utilizzare questo rimedio è stata confermata anche dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) attraverso il provvedimento del 12 luglio 2016 del Tribunale Federale (RG 19/2016). Quanto esposto sinora, tuttavia, non consente, durante il periodo di ritenzione, al gestore della scuderia di utilizzare l′animale uti dominus (ovvero come se ne fosse il proprietario). Questi, quindi, non potrà, per esempio, impiegare il cavallo in concorsi o a fini didattici. Tale orientamento è stato confermato anche dalla sentenza n. 17295/2011 della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che l′esercizio del diritto di ritenzione tramite atti di disposizione che rivelino l′intenzione di convertire il possesso in proprietà integri il reato di appropriazione indebita disciplinato dall′articolo 646 del Codice penale. Il gestore del centro ippico, pertanto, potrà e dovrà solamente trattenere l′animale presso i propri locali, senza cessare il proprio dovere di cura e custodia con la diligenza del buon padre di famiglia, usufruendone comunque solo con tale qualifica e non come proprietario. Qualora l′inadempienza del proprietario persista, potrà soddisfarsi con prelazione sul ricavato della vendita, disciplinata all′articolo 2797 c.c. (in materia di pegno di beni mobili). Concludendo, dunque, quanto a lei riferito dal gestore della scuderia è corretto, ma sono comunque facoltà con limiti e procedure definiti e analiticamente previsti dall′ordinamento. Avv. Filippo Testa